DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2010 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (2011/34/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, l’articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra1, riguardante un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (in prosieguo il «protocollo»).
I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria, a norma dell’articolo 10 del medesimo, in attesa dell’espletamento delle procedure per la sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (in prosieguo il «protocollo»), è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo, a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010. Per il Consiglio Il presidente M. WATHELET