Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2010 concernente la firma, a nome dell’Unione, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2010/676/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
Nel settembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, nell’ambito dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. I negoziati si sono conclusi positivamente e il 28 gennaio 2010 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo l’«accordo»).
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo l’«accordo») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accord1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010. Per il Consiglio Il presidente M. Wathelet