diritto.io

Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2010 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (2010/687/UE)

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 27 novembre 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Georgia in vista di un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (in prosieguo l’«accordo») è stato siglato il 19 ottobre 2010.

È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo1.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010. Per il Consiglio Il presidente M. Wathelet