Decisione del Consiglio del 22 novembre 2010 relativa alla conclusione del secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2010/726/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
Il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 24 luglio 2007.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno concludere il secondo protocollo aggiuntivo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea2, è approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 10 del secondo protocollo aggiuntivo.
Art. 3
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, ad effettuare la notifica seguente: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, se del caso, all'“Unione europea”.»
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2010. Per il Consiglio La presidente C. Ashton