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Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 1o dicembre 2010 con riguardo alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo (2010/797/UE)

Testo vigente

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («l’accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3 dell’allegato 11,

L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo il Comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere tutti gli incarichi ivi previsti. A norma del paragrafo 3 di tale articolo il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’allegato 11, in particolare al fine di adeguarle e di aggiornarle.

Le appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo1.

Le appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate l’ultima volta dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, relativa alla modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 all’accordo2.

La Confederazione svizzera ha sollecitato il rinnovo della deroga precedentemente accordata per l’esame volto a individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Poiché tali carcasse e carni di suini domestici, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea a norma delle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza svizzera del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tale richiesta può essere soddisfatta. La citata proroga dovrebbe pertanto essere applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Successivamente all’ultima modifica delle appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo, le disposizioni legislative delle appendici 1, 2, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state altresì modificate. I punti di contatto di cui all’appendice 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo dovrebbero pertanto essere aggiornati.

È necessario modificare di conseguenza il testo delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono modificate conformemente alle disposizioni che figurano negli allegati da I a VI della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui le due parti l’avranno firmata.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Berna, il 1o dicembre 2010 Per la Confederazione svizzera Il capo delegazione Hans Wyss Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010 Per l’Unione europea Il capo delegazione Paul van Geldorp