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Decisione del Consiglio del 2 dicembre 2010 relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (2012/496/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra1 (di seguito: «l'accordo di associazione»), in vigore dal 1o marzo 2000, prevede l'attuazione progressiva di una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

Nel luglio 2005 il Consiglio di associazione UE-Marocco ha adottato un piano d'azione della politica europea di vicinato che prevede una disposizione specifica con l'obiettivo di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

Il 14 ottobre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con il regno del Marocco nell'ambito dell'accordo di associazione per conseguire tale obiettivo.

Il 14 dicembre 2009 la Commissione ha concluso a nome dell'Unione i negoziati relativi a un accordo in forma di scambio di lettere (in prosieguo: «l'accordo») inteso a modificare l'accordo di associazione.

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere (di seguito: «l'accordo») tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo2.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010 Per il Consiglio Il presidente M. Wathelet