Decisione 2010/765/PESC del Consiglio del 2 dicembre 2010 sull’azione dell’UE volta a contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) per via aerea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,
Il 13 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza in cui venivano identificate cinque sfide di fondo cui l’Unione è confrontata: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della fabbricazione, del trasferimento e della circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) nonché la loro eccessiva accumulazione e la diffusione incontrollata sono cruciali per quattro delle cinque sfide suddette.
Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (la «strategia dell’UE sulle SALW»). La strategia dell’UE sulle SALW promuove lo sviluppo di una politica di lotta attiva contro la rete di traffico illecito di SALW (intermediari e vettori illegali) che utilizzano gli spazi aerei, marittimi e terrestri dell’Unione, mediante l’elaborazione di meccanismi di allarme e di cooperazione.
Il piano d’azione della strategia dell’UE sulle SALW sottolinea anche la necessità di migliorare l’impatto delle missioni di gestione delle crisi prevedendo, nel loro mandato, misure che consentano la messa in atto di un controllo delle frontiere (o degli spazi aerei, terrestri e marittimi della zona di conflitto) e il disarmo.
A partire dal 2007 il gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE «Disarmo globale e controllo degli armamenti» (CODUN) e il Centro di situazione congiunto dell’UE (SITCEN) hanno sviluppato un’iniziativa dell’UE tesa ad ostacolare il traffico illecito di SALW per via aerea, attraverso il miglioramento dello scambio, tra gli Stati membri, di informazioni pertinenti sui vettori aerei sospetti. Per l’istituzione di questo sistema di scambio di informazioni, il CODUN e il SITCEN hanno collaborato con l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) e con il relativo progetto di valutazione del meccanismo di contrasto del traffico illecito (CIT-MAP). Nell’ambito di tale iniziativa il CODUN ha recentemente deciso di studiare come conferire maggiore operatività ed efficacia a tale iniziativa dell’UE, facendo in modo che le informazioni pertinenti siano aggiornate e trattate con tempestività.
Anche altre organizzazioni internazionali e regionali hanno riconosciuto il rischio che incombe sulla sicurezza internazionale a causa del commercio illecito di SALW per via aerea. Nel 2007 il Foro dell’OSCE per la sicurezza e la cooperazione ha tenuto una sessione straordinaria su questo tema e nel 2008 l’assemblea parlamentare dell’OSCE ha adottato una risoluzione in cui si chiedeva il completamento, l’adozione e l’attuazione di una guida dell’OSCE sulle migliori prassi in materia di trasporto aereo illecito di SALW. Analogamente, gli Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar hanno adottato nel 2007 le «Migliori pratiche per prevenire i trasferimenti destabilizzanti di SALW tramite trasporto aereo». Inoltre, numerose relazioni del gruppo di esperti del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’Africa occidentale e la regione dei Grandi laghi hanno ripetutamente documentato il ruolo centrale svolto dalle società di trasporto merci per via aerea coinvolte nel traffico illecito di SALW.
L’azione prevista nella presente decisione non persegue obiettivi connessi con il miglioramento della sicurezza del trasporto aereo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di attuare la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (la «strategia dell’UE sulle SALW»), l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare gli strumenti e le tecniche a disposizione delle pertinenti missioni di gestione delle crisi, delle autorità internazionali e delle autorità nazionali dei paesi terzi nonché degli Stati membri per effettuare controlli efficaci e mirati sugli aeromobili di trasporto merci sospettati di essere coinvolti nel commercio illecito di SALW per via aerea, all’interno, in provenienza o a destinazione di Stati terzi;
b) accrescere la sensibilizzazione e le competenze tecniche del pertinente personale internazionale e nazionale per quanto riguarda le migliori prassi nel campo del monitoraggio, dell’individuazione e dell’analisi della gestione del rischio nei confronti di vettori aerei di merci sospettati di traffico di SALW per via aerea, all’interno, in provenienza o a destinazione di Stati terzi.
2.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione adotta le seguenti misure:
a) sviluppo e test di funzionamento pratico di un prototipo di software dedicato per la gestione del rischio di traffico per via aerea, da mettere a disposizione delle pertinenti missioni di gestione delle crisi e delle autorità internazionali e nazionali, comprendente una banca dati aggiornata regolarmente riguardante, tra l’altro, le compagnie aeree, gli aeromobili, i numeri di immatricolazione e le rotte di trasporto;
b) sviluppo e test di funzionamento pratico di un prototipo di sistema sicuro di gestione del rischio e divulgazione di informazioni;
c) elaborazione e pubblicazione di un manuale e relativo materiale formativo, nonché prestazione di assistenza tecnica per facilitare l’uso e l’adattamento del prototipo di software e del sistema sicuro di gestione del rischio e dell’informazione, anche attraverso l’organizzazione di seminari regionali destinati a formare le pertinenti missioni di gestione delle crisi e le autorità internazionali e nazionali.
Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. Il SIPRI è incaricato dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. Il SIPRI svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il SIPRI.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 900000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il SIPRI. L’accordo prevede che il SIPRI assicuri la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche bimestrali elaborate dal SIPRI. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione della presente decisione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.
Art. 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010. Per il Consiglio Il presidente M. Wathelet