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Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2010 relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2011/505/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera1, in particolare l’ articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 1o giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone2 («l’accordo»).

L’articolo 18 dell’accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all’accordo, tra cui modifiche all’allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Al fine di garantire un’applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell’Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l’allegato II dell’accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell’Unione alla quale l’accordo attualmente non fa riferimento.

A fini di chiarezza e di razionalità, occorre procedere alla codificazione dell’allegato II dell’accordo e del protocollo di tale allegato.

Alla presente decisione si applica il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Alla presente decisione si applica altresì il protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Gli impegni contenuti nell’accordo ai sensi del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non vincolano la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito in quanto obblighi di diritto dell’Unione ma continuano ad applicarsi in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone deve essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto di cui all’allegato I della presente decisione.

Art. 2

La dichiarazione di cui all’allegato II della presente decisione è approvata e deve essere formulata a nome dell’Unione in sede di Comitato misto all’atto dell’adozione da parte di quest’ultimo della decisione di cui all’articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010 Per il Consiglio La presidente J. Milquet