Decisione della Commissione del 9 dicembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 2286 sull’adozione delle regole CER per la presentazione di proposte e relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell’ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/767/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
Con decisione C(2007) 2286, del 6 giugno 2007, la Commissione ha adottato le regole per la presentazione di proposte al Consiglio europeo della ricerca (CER) e le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell’ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013) (in appresso le «regole CER»).
Con decisione C(2007) 4429, del 27 settembre 2007, la Commissione ha modificato tali regole.
In base all’esperienza maturata nell’ambito dei primi bandi CER del 2007, 2008 e 2009, e tenuto conto delle modifiche apportate alla legislazione dell’Unione europea oppure chieste espressamente dal consiglio scientifico del CER, è opportuno modificare la decisione C(2007) 2286 della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le regole CER per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell’ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013), adottate con decisione C(2007) 2286, sono sostituite dalle regole figuranti nell’allegato.
Art. 2
1. Le regole CER per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell’ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013) si applicano a tutti gli inviti a presentare proposte pubblicati dal CER a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. Le disposizioni sulla nomina e sul rimborso degli esperti indipendenti e dei ricercatori principali convocati ad un colloquio, contenute nelle lettere di nomina standard adottate dalla Commissione, come pure nella sezione 3 e negli allegati B e C delle regole CER per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione ed assegnazione riguardanti le azioni indirette nell’ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso