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Decisione del Consiglio del 14 dicembre 2010 recante modifica del suo regolamento interno (2010/795/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio1,

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»).

L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.

È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, è la seguente: Stato membro Popolazione (× 1000) Germania 81802,3 Francia 64714,1 Regno Unito 62008,0 Italia 60340,3 Spagna 45989,0 Polonia 38167,3 Romania 21462,2 Paesi Bassi 16575,0 Grecia 11305,1 Belgio 10827,0 Portogallo 10637,7 Repubblica ceca 10506,8 Ungheria 10014,3 Svezia 9340,7 Austria 8375,3 Bulgaria 7563,7 Danimarca 5534,7 Slovacchia 5424,9 Finlandia 5351,4 Irlanda 4467,9 Lituania 3329,0 Lettonia 2248,4 Slovenia 2047,0 Estonia 1340,1 Cipro 803,1 Lussemburgo 502,1 Malta 413,0 Totale 501090,4 soglia (62 %) 310676,1»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere