DECISIONE 2011/361/PESC DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l’«AR»),
Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.
A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (l’«accordo»).
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione europea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010. Per il Consiglio La presidente J. SCHAUVLIEGE