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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2011 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti (2011/117/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Conformemente alla decisione 2010/706/UE del Consiglio1, ha firmato, a nome dell'Unione europea, il 17 giugno 2010, l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

L’accordo istituisce un comitato misto che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione in questo caso.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen2. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen3. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

È opportuno quindi concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»). Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo4.

Art. 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Art. 4

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 18 gennaio 2011. Per il Consiglio Il presidente MATOLCSY Gy.