DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2011 relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (2011/118/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione 2010/687/CE del Consiglio dell’8 novembre 20101, ha firmato, a nome dell’Unione europea, il 17 giugno 2010 fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
È opportuno approvare l’accordo.
L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione in questo caso.
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (in prosieguo «l’accordo») è approvato a nome dell’Unione. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo2.
Art. 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.
Art. 4
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addi 18 gennaio 2011. Per il Consiglio Il presidente MATOLCSY Gy.