Decisione del Consiglio del 18 gennaio 2011 relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in merito all’adeguamento dell’allegato 3 dell’accordo medesimo (2011/53/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sugli scambi di prodotti agricoli1 (in prosieguo «l’accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
L’articolo 6 dell’accordo istituisce un comitato misto per l’agricoltura incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.
A norma dell’articolo 11 dell’accordo il comitato misto per l’agricoltura può decidere di modificare gli allegati dell’accordo.
Al fine di tenere in considerazione la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da disporsi in un nuovo allegato 12 dell’accordo, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi, occorre apportare i necessari adeguamenti all’allegato 3 dell’accordo.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera2, la posizione dell’Unione europea in seno al comitato misto per l’agricoltura è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
L’Unione dovrebbe assumere di conseguenza, in seno al comitato misto per l’agricoltura, la posizione disposta nell’accluso progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito agli adeguamenti dell’accordo, in relazione agli scambi bilaterali di prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato, al fine di tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi nel settore, si basa sul progetto di decisione del comitato misto per l’agricoltura, accluso alla presente decisione.
Art. 2
Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l’agricoltura è pubblicata senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011. Per il Consiglio Il presidente Matolcsy Gy.