DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (2011/90/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con il Principato di Andorra su un protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (il «protocollo»). L’accordo è stato concluso il 28 giugno 1990.
La Commissione e il Principato di Andorra hanno concluso i negoziati mediante siglatura del protocollo.
È opportuno firmare il protocollo.
In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, è opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2011, data che costituisce l’ultima tappa della messa in applicazione delle misure doganali di sicurezza introdotte, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006 dalle modifiche del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario1, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario2.
Al fine di assicurare tale applicazione provvisoria del protocollo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (il «protocollo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2011 o da una data successiva concordata dall’Unione e dal Principato di Andorra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso. La Commissione è autorizzata a concordare, a nome dell’Unione, tale data successiva per l’applicazione provvisoria del protocollo.
Art. 4
La posizione che l’Unione deve adottare in seno al comitato misto in caso di questioni relative al titolo II bis dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra3 (l’«accordo») è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 5
Al fine di assicurare l’efficace applicazione dell’articolo 12 decies, paragrafo 1, dell’accordo, la Commissione comunica al Principato di Andorra l’adozione di nuova normativa dell’Unione che costituisca un’evoluzione del diritto dell’Unione nel settore delle misure doganali di sicurezza di cui all’articolo 12 ter dell’accordo. La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui all’articolo 12 duodecies dell’accordo per garantire l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza dell’Unione e del Principato di Andorra. Se, alla data dell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione di cui al paragrafo 1, il Principato di Andorra non ha adottato le nuove disposizioni e se non è possibile applicarle in via provvisoria, l’applicazione del titolo II bis dell’accordo è sospesa in conformità dell’articolo 12 duodecies, paragrafo 2, dello stesso. La Commissione comunica al Principato di Andorra tale sospensione.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011. Per il Consiglio Il presidente MATOLCSY Gy.