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Decisione del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (2011/144/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punti iii) e v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

Il 23 novembre 2007 si sono conclusi i negoziati per un accordo di partenariato interinale («APE interinale») con Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi.

L’APE interinale non è stato ancora concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le procedure da seguire a tal fine sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

È opportuno concludere l’APE interinale a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 76, paragrafo 2, dell’APE interinale.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 15 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente Matolcsy Gy.