Decisione del Consiglio del 21 febbraio 2011 concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2011/126/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
Fatta salva l’eventuale sua conclusione in una data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data 30 novembre 2009, conformemente alla decisione 2010/144/CE del Consiglio1.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo nonché la notifica seguente: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’Unione europea.»
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente Martonyi J.