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Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (2011/296/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea1 (in prosieguo l’«accordo»). Un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo2 (in prosieguo il «protocollo precedente») è stato accluso a detto accordo. Tale protocollo precedente è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.

L’Unione ha pertanto negoziato con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca (in prosieguo il «protocollo») che conferisce alle navi UE delle possibilità di pesca nelle acque sulle quali la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe esercita la sua sovranità o la sua giurisdizione in materia di pesca.

In seguito a tali negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato il protocollo.

Il protocollo è applicato in via provvisoria a partire dalla data della sua firma, in conformità dell’articolo 13 di detto protocollo.

Dato che il protocollo precedente è giunto a scadenza è essenziale che il nuovo protocollo venga applicato entro il più breve termine al fine di garantire una rapida ripresa delle attività di pesca delle navi UE.

È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato in via provvisoria, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo d’accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (in prosieguo il «protocollo») è approvato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Art. 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a partire dalla data della sua firma, in conformità dell’articolo 13 di detto protocollo, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione3.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente Pintér S.