Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (2011/153/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di ambiente.
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra2.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito ad una modifica prevista dell’allegato XX dell’accordo SEE è stabilita nell’allegato della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addi 28 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente Fellegi T.