Decisione della Commissione del 28 febbraio 2011 che modifica la decisione C(2008) 4617 concernente le regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione e attribuzione di proposte per azioni indirette nell’ambito del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/161/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
visto il regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)2, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3,
La Commissione ha elaborato le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e attribuzione corrispondenti («le regole»).
Scopo delle regole è istituire un quadro per la gestione delle proposte nell’ambito del Settimo programma quadro (CE e Euratom). Questa regole devono garantire un approccio coerente in tutti i programmi specifici (ad eccezione del programma «Idee»), lasciando un grado di flessibilità laddove necessario.
Le regole precisano inoltre il ruolo e gli obblighi degli esperti indipendenti che, a norma dei regolamenti (CE) n. 1906/2006 e (Euratom) n. 1908/2006, assistono la Commissione nella valutazione delle proposte di azioni indirette; le regole disciplinano inoltre la lettera tipo di nomina che gli esperti devono sottoscrivere.
Queste regole sono state adottate dalla Commissione il 30 marzo 2007 (COM/2007/1390) e riviste, nell’ambito di una procedura di delega, il 13 febbraio 2008 [DL(2008) 314] e successivamente il 21 agosto 2008 [C(2008) 4617]. Occorre adesso introdurre alcune ulteriori modifiche per chiarire una serie di punti sulla base dell’esperienza maturata. Nello stesso tempo il testo viene allineato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato alla decisione C(2008) 4617 è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Art. 2
Le regole per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione e attribuzione riguardanti azioni indirette nell’ambito dei programmi specifici «Cooperazione», «Capacità», «Persone» ed Euratom del Settimo programma quadro (2007-2013) si applicano a tutti gli inviti a presentare proposte pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso