DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (2011/209/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione un memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (il «memorandum») in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile e il relativo allegato 1 sulla cooperazione SESAR-NextGen per un’interoperabilità su scala mondiale, in conformità con la decisione del Consiglio del 9 ottobre 2009 che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
Il memorandum e l’allegato 1 sono stati siglati il 18 giugno 2010.
È opportuno firmare e applicare il memorandum e l’allegato 1 in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione del memorandum.
È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum, la risoluzione delle controversie e l’estinzione degli allegati e delle appendici del memorandum,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e del relativo allegato 1 è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione del memorandum. Il testo del memorandum e dell’allegato 1 è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il memorandum e il relativo allegato 1 a nome dell’Unione.
Art. 3
In attesa dell’entrata in vigore, il memorandum è applicato in via provvisoria dall’Unione a decorerre dalla data della firma.
Art. 4
1. Nel comitato misto di cui all’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
2. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento ai seguenti aspetti:
a) adozione di nuovi allegati del memorandum e di nuove appendici degli stessi;
b) adozione di modifiche degli allegati del memorandum e delle relative appendici.
Art. 5
La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, lettera B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.
Art. 6
La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.
Art. 7
La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione del memorandum.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente FELLEGI T.