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Decisione del Consiglio del 7 marzo 2011 relativa alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2011/160/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

A norma della decisione 2010/674/UE del Consiglio1, i seguenti accordi e protocolli sono stati firmati, a nome dell’Unione:

accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 ed il relativo allegato,

accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda ed il relativo allegato,

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ed il relativo allegato.

La sostituzione dei meccanismi finanziari esistenti con nuovi meccanismi, che riguardano diversi periodi di tempo, diversi importi di finanziamenti da stanziare e diverse disposizioni di attuazione, nonché il rinnovo e l’estensione delle concessioni relative a taluni pesci e prodotti della pesca, costituiscono nel complesso un importante sviluppo dell’associazione con gli Stati EFTA-SEE, che giustifica il ricorso all’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

È opportuno concludere detti accordi e protocolli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Sono approvati, a nome dell’Unione, i seguenti accordi e protocolli:

accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 ed il relativo allegato,

accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda ed il relativo allegato,

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ed il relativo allegato.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione, l’atto di approvazione previsto in ciascun accordo e protocollo aggiuntivo per esprimere il consenso dell’Unione ad esserne vincolata.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente Czomba S.