Decisione del Consiglio del 7 marzo 2011 relativa alla conclusione dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (2011/194/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
In conformità della decisione 2010/314/UE del Consiglio1, l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela e l’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sono stati firmati a nome dell’Unione il 31 maggio 2010 e l’8 giugno 2010, rispettivamente, con riserva della loro conclusione in una data successiva.
È opportuno approvare tali due accordi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono approvati i seguenti accordi:
a) l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela2 («l’accordo di Ginevra»);
b) l’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America3 («l’accordo UE/USA»).
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, in nome dell’Unione, alla notifica prevista al punto 8, lettera a), dell’accordo di Ginevra e al punto 6 dell’accordo UE/USA, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata da tali accordi.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente Czomba S.