DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2011 sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2011/351/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
A seguito dell’autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per un protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito denominato «il protocollo»).
Ai sensi della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2008 e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea il 28 febbraio 2008.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno approvare il protocollo.
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è ad essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, e le dichiarazioni allegate sono approvati a nome dell’Unione europea. Il testo del protocollo, l’atto finale e le dichiarazioni allegate sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome dell’Unione conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, al fine di impegnare l’Unione medesima, e a effettuare la notifica seguente. «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo del protocollo e dell’accordo, ove opportuno, devono essere letti come riferimenti all’ “Unione europea”.»
Art. 3
La presente entra in vigore il giorno dell’adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente CZOMBA S.