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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2011 relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (2011/719/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

La Commissione ha negoziato, per conto dell’Unione, un accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile («l’accordo»), in conformità della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

L’accordo è stato firmato in data 30 giugno 2008 a nome dell’Unione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva.

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

È opportuno approvare l’accordo.

È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti dall’accordo, così come per l’adozione di talune decisioni concernenti in particolare la modifica dell’accordo e dei relativi allegati, l’aggiunta di nuovi allegati, la soppressione di singoli allegati, le consultazioni, la composizione delle controversie e l’adozione di misure di salvaguardia.

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i loro accordi bilaterali con gli Stati Uniti vertenti sulla medesima materia siano modificati o estinti, come opportuno, alla data di entrata in vigore dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile è approvato a nome dell’Unione.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 19, paragrafo A, dell’accordo e a rilasciare la seguente notifica: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»

Art. 3

1. Nel Consiglio bilaterale di vigilanza, istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

2. Nel Consiglio di supervisione della certificazione di cui al paragrafo 2.1.1 dell’allegato 1 dell’accordo e nel Consiglio congiunto di coordinamento della manutenzione di cui al paragrafo 3.1.1 dell’allegato 2 dell’accordo l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dagli argomenti trattati in ciascuna riunione.

Art. 4

1. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio bilaterale di vigilanza con riferimento ai seguenti argomenti:

  1. a) l’adozione o la modifica del regolamento interno del Consiglio bilaterale di vigilanza di cui all’articolo 3, paragrafo B, dell’accordo;

  2. b) eventuali modifiche degli allegati dell’accordo a norma dell’articolo 19, paragrafo B, dell’accordo, che siano conformi ai pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica.

2. Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni:

  1. a) adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 15, paragrafo B, dell’accordo;

  2. b) chiedere una consultazione a norma dell’articolo 17, paragrafo A, dell’accordo;

  3. c) sospendere l’accettazione di risultati e porre fine a detta sospensione a norma dell’articolo 18 dell’accordo.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce la posizione che l’Unione deve assumere in seno al Consiglio bilaterale di vigilanza con riferimento all’adozione di allegati supplementari, in conformità dell’articolo 3, paragrafo C, punto 7, e dell’articolo 19, paragrafo C, dell’accordo.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in conformità della disposizioni del trattato, decide in merito a qualsiasi altra modifica dell’accordo che non rientra nell’ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 3, ivi inclusa la soppressione di singoli allegati, in conformità dell’articolo 19, paragrafo E, dell’accordo.

Art. 5

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i loro accordi bilaterali con gli Stati Uniti, elencati nell’appendice 1 dell’accordo, siano modificati o estinti, come opportuno, all’atto dell’entrata in vigore del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011 Per il Consiglio Il presidente CZOMBA S.