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Decisione della Commissione del 9 marzo 2011 che chiude un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India (2011/154/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO

Il 15 febbraio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India sono oggetto di pratiche di dumping pregiudizievoli.

La denuncia è stata presentata dall’Associazione siderurgica europea (Eurofer) a nome di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha aperto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India, attualmente classificate ai codici NC 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081 e 72222089.

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India3.

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione, ai produttori esportatori del paese interessato, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Con lettera del 23 novembre 2010 inviata alla Commissione, l’Eurofer ha formalmente ritirato la sua denuncia concernente il procedimento antidumping.

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che la chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il procedimento antidumping riguardante le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India, attualmente classificate ai codici 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081 e 72222089, è chiuso.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso