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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (2011/213/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il governo del Giappone.

Tale accordo è stato firmato dai rappresentanti delle parti il 30 novembre 2009 a Bruxelles fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

È opportuno concludere l’accordo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica è approvato a nome dell’Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione adotta la posizione che l’Unione deve tenere in seno al comitato misto istituito dall’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo in merito alle modifiche dell’accordo a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del medesimo.

Art. 3

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare la notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo nonché la notifica seguente al governo del Giappone: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»

Art. 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente CSÉFALVAY Z.