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Decisione 2011/169/PESC del Consiglio del 21 marzo 2011 recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea1, in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC2, che proroga le misure restrittive fino al 27 ottobre 2011 e abroga la posizione comune 2009/788/PESC.

La decisione 2010/638/PESC dovrebbe essere modificata alla luce della situazione politica e della relazione della commissione internazionale d’inchiesta incaricata di accertare i fatti e le circostanze degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

  1. 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.»;

  2. 2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato.»;

  3. 3) l’allegato della decisione 2010/638/PESC è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente C. Ashton