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Decisione di esecuzione della Commissione del 31 marzo 2011 relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca e nei Paesi Bassi nel 2010 [notificata con il numero C(2011) 1979] (I testi in lingua danese e olandese sono i soli facenti fede) (2011/204/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende avicole non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli.

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio2, che introduce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione.

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti per eradicare l’influenza aviaria è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio3.

Nel marzo 2010, si sono registrati casi di influenza aviaria in Danimarca, e, nel maggio 2010, nei Paesi Bassi. Per combattere tali focolai, la Danimarca e i Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 2005/94/CE.

Le autorità della Danimarca e dei Paesi Bassi hanno potuto dimostrare, grazie a relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e al continuo invio di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2005/94/CE, che hanno consentito un rapido contenimento della malattia.

Le autorità della Danimarca e dei Paesi Bassi hanno pertanto adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Contributo finanziario dell’Unione alla Danimarca e ai Paesi Bassi

1. La Danimarca e i Paesi Bassi possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per spese sostenute, dalla Danimarca nel marzo 2010, e dai Paesi Bassi nel maggio 2010, per misure ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, tese a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri.

2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità, di cui all’articolo 1, sarà fissato con una decisione successiva da adottare ai sensi della procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della decisione 2009/470/CE.

Art. 2 Destinatari

Il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione