Decisione del Consiglio del 31 marzo 2011 che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (2011/224/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995, che è stata conclusa a nome della Comunità dal Consiglio mediante la decisione 96/88/CE1, è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata da ultimo con una decisione del Consiglio internazionale dei cereali dell’8 giugno 2009, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2011. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell’Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata dall’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.
La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente Völner P.