Decisione 2011/235/PESC del Consiglio del 12 aprile 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha ribadito la sua profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran.
Il Consiglio ha rilevato, in particolare, il drammatico aumento delle esecuzioni capitali registrato negli ultimi mesi e la sistematica repressione attuata nei confronti dei cittadini iraniani, che sono vittime di vessazioni e arresti per aver esercitato i loro legittimi diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. L’Unione ha altresì ribadito la sua ferma condanna del ricorso alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
In tale contesto, il Consiglio ha riaffermato la sua determinazione a continuare a far fronte agli abusi concernenti i diritti umani in Iran e ha dichiarato di essere pronto ad introdurre misure restrittive nei confronti dei responsabili di gravi violazioni in materia di diritti umani in Iran.
Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione, nonché a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni del diritto a un processo equo, torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o l’applicazione sempre più frequente, indiscriminata e sproporzionata della pena di morte, tra l’altro mediante esecuzione pubblica, lapidazione, impiccagione o esecuzione di minorenni autori di reati, in violazione degli obblighi internazionali assunti dall’Iran in materia di diritti umani.
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare alcune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e delle persone ad essi associate, elencati nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 fa salve le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può comunque decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Art. 2
1. Sono congelati, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all’allegato.
3.
Alle condizioni che ritiene appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia comunicato all’autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica.
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona o l’entità di cui al paragrafo 1 è stata elencata nell’allegato, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;
b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona o entità elencata nell’allegato; e
d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o l’entità inclusa nell’elenco effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione nell’elenco dell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
7. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
8. Nei casi non disciplinati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
9. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera concessa.
10. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 8 o 9 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.
Art. 2 bis
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte del regime iraniano, o per suo conto, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Iran, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature o software.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 2 ter
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, siano esse originarie o meno dei loro territori.
2. È altresì vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che sono destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, ovvero alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature, autorizzati preventivamente dalla pertinente autorità competente.
Art. 3
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità interessata.
Art. 4
1. L’allegato indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate nell’elenco.
2. L’allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Art. 4 bis
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2 bis e 2 ter.
Art. 5
Per massimizzare l’impatto delle misure di cui alla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare analoghe misure restrittive.
Art. 6
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2027. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
3. Le eccezioni di cui all’articolo 2 per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2011. Per il Consiglio La presidente C. Ashton