diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 26 aprile 2011 che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metobromuron, dell’acido S-Abscissico, del Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum D747, del Bacillus pumilus QST 2808 e dello Streptomyces lydicus WYEC 108 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2675] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/253/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

Il 15 dicembre 2010 la Belchim crop protection NV/SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva metobromuron, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il 9 dicembre 2010 la Valent BioScience Corporation ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva acido S-Abscissico, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il 21 ottobre 2010 la Mitsui AgriScience International SA/NV ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo relativo alla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il 3 dicembre 2010 l’AgraQuest Inc ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva Bacillus pumilus ceppo QST 2808, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il 6 agosto 2010 la FuturEco BioScience SL ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Le autorità di Francia, Paesi Bassi e Germania hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati risultano inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello dell’Unione, che i fascicoli sono considerati conformi in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelle di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Art. 2

Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e comunicano alla Commissione le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni, quanto prima possibile e comunque entro il 30 aprile 2012.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione