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Decisione di esecuzione della Commissione del 27 aprile 2011 recante modifica della decisione 89/471/CEE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania [notificata con il numero C(2011) 2709] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2011/258/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

Con la decisione 89/471/CEE della Commissione2, sono stati autorizzati diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania.

La Germania ha fatto presente che un aggiornamento della formula nazionale è imprescindibile alla luce dei progressi realizzati negli ultimi 15 anni nel settore dell’allevamento. L’ultimo aggiornamento dell’equazione sul tenore di carne magra dell’apparecchio di classificazione e del metodo «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP) risale al 1995.

La Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formule adottate nei metodi di classificazione delle carcasse di suino «General Electric Logiq 200pro», «Autofom I» e «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP), nonché due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime3.

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Germania.

È pertanto necessario modificare la decisione 89/471/CEE.

In considerazione delle esigenze tecniche legate all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove formule, è opportuno che il metodo di classificazione delle carcasse di suino autorizzato dalla presente decisione si applichi a decorrere dal 4 ottobre 2011.

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 89/471/CEE è così modificata:

  1. 1) il testo dell’articolo 1 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 1 bis In deroga all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, per la classificazione delle carcasse di suino di cui all’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio4 è autorizzato in Germania l’uso dei seguenti metodi: l’apparecchio denominato “Autofom I” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato, l’apparecchio denominato “Autofom III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato, l’apparecchio denominato “CSB-Image-Meater” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato.

  2. 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 4 ottobre 2011.

Art. 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011. Per la Commissione Dacian Cioloş Membro della Commissione