diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2011 che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione di beta-cipermetrina, eugenolo, geraniolo e timolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2776] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/266/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari all’interno dell’Unione europea.

Il 13 novembre 2009 la società Cerexagri SAS ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva beta-cipermetrina, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il 7 marzo 2008 la società Eden Research plc ha presentato alle autorità del Regno Unito i fascicoli relativi alle sostanze attive eugenolo, geraniolo e timolo chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli relativi alle sostanze attive in questione risultano conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati risultano inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Con la presente decisione va ufficialmente confermato a livello di Unione che i fascicoli rispondono in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive in oggetto, a quelle di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Art. 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione quanto prima e comunque entro il 31 maggio 2012 le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione