DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2011 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (2011/398/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali.
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell’articolo 207 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.
Tali negoziati si sono conclusi e il 9 dicembre 2009 è stato siglato un accordo in forma di protocollo (in prosieguo «il protocollo») tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra1.
Il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione l'11 febbraio 2011.
È opportuno concludere il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (in prosieguo «il protocollo»). Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23 del protocollo2.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011. Per il Consiglio Il presidente MARTONYI J.