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Decisione di esecuzione della Commissione del 20 maggio 2011 relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2011) 3427] (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (2011/303/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

A norma dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime2.

Con la decisione 2005/627/CE della Commissione3, sono stati autorizzati due metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.

A causa di adeguamenti tecnici e dei cambiamenti previsti nella popolazione di suini che, nell’immediato futuro, risulteranno in una probabile assenza di maschi castrati, i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di autorizzare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e hanno presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tali metodi, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento della Commissione (CE) n. 1249/2008.

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2005/627/CE.

In considerazione delle esigenze tecniche legate all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 3 ottobre 2011.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità all’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nei Paesi Bassi è autorizzato il ricorso ai seguenti metodi:

l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato,

l’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato,

l’apparecchio denominato CSB Image-Meater (CBS) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato.

Art. 2

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di valutazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

Art. 3

La decisione 2005/627/CE è abrogata.

Art. 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011. Per la Commissione Dacian Cioloş Membro della Commissione