Decisione 2011/332/PESC del Consiglio del 7 giugno 2011 che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia1.
È opportuno modificare la decisione 2011/137/PESC al fine di tenere in considerazione le disposizioni specifiche per le misure restrittive applicabili alle autorità portuali.
Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 6 della decisione 2011/137/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 1, lettera b), non preclude l’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.»
Art. 2
Le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2011. Per il Consiglio Il presidente Martonyi J.