Decisione di esecuzione della Commissione del 10 giugno 2011 relativa all’aiuto finanziario dell’Unione per il periodo 1o aprile 2011-31 dicembre 2011 al laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la salute delle api [notificata con il numero C(2011) 3767] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (2011/338/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare l’articolo 75, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali2, in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario3, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, l’impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
A norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE i laboratori UE di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto dell’Unione.
Va pertanto accordato un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento dell’UE incaricato di espletare le funzioni stabilite nel regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che designa il laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
La Commissione ha esaminato il programma di lavoro e le relative previsioni di bilancio presentati dal laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api per il periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 dicembre 2011.
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali5 dispone che l’aiuto finanziario dell’Unione è accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini prefissati.
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori di riferimento dell’Unione europea sono disciplinate da una convenzione di partenariato, che è accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.
L’aiuto finanziario per le attività dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e per l’organizzazione di seminari da parte di questi deve inoltre soddisfare i criteri di ammissibilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 1754/2006.
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea. Limita inoltre l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, deroghe a tale limite vanno accordate ai laboratori di riferimento dell’Unione europea che necessitino di un contributo per consentire la partecipazione di più di 32 persone al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Possono essere ottenute deroghe nel caso in cui un laboratorio di riferimento dell’UE assuma la responsabilità dell’organizzazione di un seminario con un altro laboratorio di riferimento dell’UE.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune6, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che, in casi eccezionali debitamente giustificati, le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 2009/470/CE siano a carico del Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’Unione concede un aiuto finanziario al laboratorio di Sophia Antipolis dell’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), affinché possa esercitare le funzioni ed espletare i compiti afferenti alla salute delle api stabiliti nell’allegato del regolamento (UE) n. 87/2011.
L’aiuto finanziario dell’Unione è pari al 100 % delle spese ammissibili specificate nel regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per l’attuazione del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 249616 EUR per il periodo che va dal 1o aprile al 31 dicembre 2011; di tale importo, non più di 48470 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla salute delle api.
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Art. 2
Il laboratorio di Sophia Antipolis dell’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia Antipolis, Francia, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione