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Decisione del Consiglio del 16 giugno 2011 concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/103/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Lo sviluppo dell’interoperabilità ferroviaria, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti, finalizzato in particolare a realizzare un migliore equilibrio tra i vari modi di trasporto.

L’Unione dispone della competenza esclusive o concorrente con i suoi Stati membri nei settori contemplati dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione»).

L’adesione dell’Unione alla convenzione ai fini dell’esercizio della sua competenza è consentita in forza dell’articolo 38 della convenzione.

A nome dell’Unione, la Commissione ha negoziato un accordo («accordo») con l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») di adesione dell’Unione alla convenzione.

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Al momento della firma dell’accordo l’Unione emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato I della presente decisione, riguardante l’esercizio della sua competenza ed emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato II della presente decisione con riguardo all’articolo 2 dell’accordo.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione e ad emettere le dichiarazioni di cui all’articolo 2.

Art. 4

La Commissione rappresenta l’Unione alle riunioni dell’OTIF.

Art. 5

Le disposizioni interne per la preparazione delle riunioni dell’OTIF nonché per la rappresentanza e le votazioni nell’ambito di tali riunioni sono stabiliti nell’allegato III della presente decisione.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011 Per il Consiglio Il presidente Völner P.