Decisione del Consiglio del 16 giugno 2011 concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/103/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Lo sviluppo dell’interoperabilità ferroviaria, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti, finalizzato in particolare a realizzare un migliore equilibrio tra i vari modi di trasporto.
L’Unione dispone della competenza esclusive o concorrente con i suoi Stati membri nei settori contemplati dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione»).
L’adesione dell’Unione alla convenzione ai fini dell’esercizio della sua competenza è consentita in forza dell’articolo 38 della convenzione.
A nome dell’Unione, la Commissione ha negoziato un accordo («accordo») con l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») di adesione dell’Unione alla convenzione.
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («accordo»).
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Al momento della firma dell’accordo l’Unione emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato I della presente decisione, riguardante l’esercizio della sua competenza ed emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato II della presente decisione con riguardo all’articolo 2 dell’accordo.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione e ad emettere le dichiarazioni di cui all’articolo 2.
Art. 4
La Commissione rappresenta l’Unione alle riunioni dell’OTIF.
Art. 5
Le disposizioni interne per la preparazione delle riunioni dell’OTIF nonché per la rappresentanza e le votazioni nell’ambito di tali riunioni sono stabiliti nell’allegato III della presente decisione.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011 Per il Consiglio Il presidente Völner P.