DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 16 giugno 2011 concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato (2011/708/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sui trasporti aerei fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro1, («l’accordo sui trasporti aerei»), firmato dagli Stati Uniti d’America e dagli Stati membri della Comunità europea e dalla Comunità europea il 25 e il 30 aprile 2007, modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e il 30 aprile 20072 («il protocollo»), firmato dagli Stati Uniti d’America, dagli Stati membri dell’Unione europea e dall’Unione europea il 24 giugno 2010, prevede espressamente l’adesione di paesi terzi all’accordo sui trasporti aerei.
Conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, il comitato misto da esso istituito ha elaborato una proposta per l’adesione dell’Islanda e del Regno di Norvegia all’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo.
Il 16 novembre 2010 il comitato misto ha proposto un accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo di adesione»).
La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo addizionale»).
È opportuno che l’accordo di adesione e l’accordo addizionale siano firmati e applicati a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla loro conclusione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, e l’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo. I testi dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di adesione e l’accordo addizionale, a nome dell’Unione.
Art. 3
In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla loro conclusione, l’accordo di adesione e l’accordo addizionale sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma dall’Unione e, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, dai suoi Stati membri e dalle parti pertinenti.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011 Il presidente VÖLNER P.