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Decisione del Consiglio del 20 giugno 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2011/443/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

L’Unione europea è competente ad adottare misure di conservazione, di gestione e di controllo delle risorse della pesca. È altresì competente a concludere accordi con paesi terzi e nell’ambito di organizzazioni internazionali.

L’Unione europea è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, che impone, fra l’altro, a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

L’Unione europea e i suoi Stati membri sono parti contraenti dell’accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, entrata in vigore l’11 dicembre 2001.

La conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha approvato, nel corso della sua 36a sessione tenutasi a Roma dal 18 al 23 novembre 2009, l’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («l’accordo») a norma dell’articolo XIV, paragrafo 1, dell’atto costitutivo della FAO, tramite presentazione ai membri della FAO.

L’accordo è stato firmato il 22 novembre 2009 a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

L’Unione svolge un ruolo importante nell’ambito della pesca internazionale e costituisce uno dei principali mercati globali per i prodotti della pesca ed è dunque nel suo interesse svolgere un ruolo efficace nell’attuazione dell’accordo e approvare l’accordo.

È opportuno pertanto approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011. Per il Consiglio Il presidente Matolcsy Gy.