diritto.io

Decisione del Consiglio del 28 giugno 2011 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, riguardo alla modifica dell’appendice V.A dell’allegato IV di tale accordo (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/449/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione 2005/269/CE1, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, la conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra («accordo di associazione»).

L’allegato IV dell’accordo di associazione contiene un accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali («accordo SPS UE-Cile»).

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo SPS UE-Cile, il comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie («comitato di gestione misto»), istituito dall’articolo 89, paragrafo 3, dell’accordo di associazione, è abilitato a modificare con decisione le appendici da I a XII dell’accordo SPS UE-Cile.

Nell’appendice V.A dell’accordo SPS UE-Cile dovrebbero essere indicati, in ordine di priorità, i settori o sottosettori prioritari per i quali può essere riconosciuta l’equivalenza.

La Repubblica del Cile desidera applicare un trattamento di trasformazione dei molluschi bivalvi che non è previsto dalla pertinente normativa dell’Unione.

Per valutare se il trattamento di trasformazione proposto possa assicurare lo stesso grado di protezione dei consumatori assicurato dal trattamento previsto dalla normativa dell’Unione, è necessario valutare l’equivalenza dei due trattamenti.

L’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo SPS UE-Cile richiede che sia modificata l’appendice V.A dell’accordo SPS UE-Cile per identificare i settori o sottosettori prioritari prima che possano essere iniziate le consultazioni per valutare l’equivalenza. Nell’elenco delle priorità di tale appendice dovrebbero pertanto essere introdotti il settore «prodotti della pesca» e il suo sottosettore «molluschi bivalvi».

L’Unione dovrebbe pertanto adottare la posizione indicata nell’allegato progetto di decisione del comitato di gestione misto riguardo alla modifica dell’appendice V.A dell’allegato IV dell’accordo di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie («comitato di gestione misto»), istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, in merito alla modifica dell’appendice V.A dell’accordo SPS UE-Cile è basata sul progetto di decisione del comitato di gestione misto allegato alla presente decisione.

Art. 2

La decisione del comitato di gestione misto relativa alla modifica dell’appendice V.A dell’accordo SPS UE-Cile è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non appena adottata.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011. Per il Consiglio Il presidente Fazekas S.