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Decisione di esecuzione della Commissione del 1o luglio 2011 che abroga la decisione 2006/241/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar [notificata con il numero C(2011) 4642] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/395/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità1, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

A norma della decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar2, gli Stati membri sono tenuti a vietare le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.

Vari atti legislativi dell’Unione disciplinano le importazioni di prodotti di origine animale, tra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano3 e il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)4.

L’attuale legislazione dell’Unione relativa alle importazioni di prodotti di origine animale garantisce che possano essere importati dal Madagascar verso l’Unione solo i prodotti di origine animale conformi a tale legislazione.

È pertanto opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la decisione 2006/241/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2006/241/CE è abrogata.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione