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Decisione di esecuzione della Commissione del 1o luglio 2011 che modifica il manuale SIRENE [notificata con il numero C(2011) 4574] (I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (2011/406/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE1, in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE2, in particolare l’articolo 2,

Il manuale SIRENE è un insieme di istruzioni destinate agli operatori degli uffici SIRENE dei singoli Stati membri. Esso descrive le regole e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni supplementari necessario per attuare correttamente certe disposizioni della convenzione del 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni3 («convenzione Schengen»).

Le procedure di lavoro degli uffici SIRENE e il diritto dell’Unione attinente allo scambio di informazioni supplementari tra tali uffici sono evoluti nel tempo. Il manuale SIRENE invece non è stato modificato dal 2007. Di conseguenza, occorre ora modificarlo per garantire l’uniformità delle procedure di lavoro e adeguarlo agli sviluppi del diritto dell’Unione relativo allo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE. Data l’entità delle modifiche da apportare è opportuno sostituire l’attuale testo del manuale SIRENE con una versione riveduta.

La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel quadro del sistema d’informazione Schengen sono oggetto di precise disposizioni della convenzione Schengen. In mancanza di disposizioni specifiche contenute nella convenzione, allo scambio di informazioni supplementari relative a segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4. In mancanza di disposizioni specifiche contenute nella convenzione, allo scambio di informazioni supplementari relative a tutte le altre segnalazioni si applica la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale5.

A norma degli articoli 1 e 2 del vecchio protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 378/2004, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il richiamato regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha deciso, ai sensi dell’articolo 5 di tale protocollo, di recepirlo nel proprio diritto interno. La Danimarca ha partecipato all’adozione della decisione 2004/201/GAI; pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione all’articolo 96 della convenzione Schengen, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen6.

L’Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione all’articolo 96 della convenzione Schengen, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen7.

La presente decisione è un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen8 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio9 relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen10 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/146/CE11 e 2008/149/GAI12.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE13 e 2008/262/GAI14.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 378/2004 e dell’articolo 3 della decisione 2004/201/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il manuale SIRENE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011. Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione