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Decisione di esecuzione della Commissione del 4 luglio 2011 che autorizza un laboratorio in Giappone ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2011) 4595] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/396/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) di Nancy (in precedenza Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

Tale decisione dispone inoltre che ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno richiesto l’autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

L’autorità competente del Giappone ha presentato una domanda per autorizzare un laboratorio in suddetto paese terzo ad effettuare tali test sierologici. La domanda è corredata di una relazione favorevole dell’ANSES sulla valutazione del laboratorio, datata 4 febbraio 2011.

Di conseguenza tale laboratorio viene autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti: Laboratory Department, Animal Quarantine Service Ministry of Agriculture, forestry and fisheries 11-1, Haramachi, Isogo-ku Yokohama Kanagawa 235-0008 Giappone

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2011.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione