Decisione di esecuzione della Commissione del 6 luglio 2011 che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l’influenza aviaria in Italia nel 2009 [notificata con il numero C(2011) 4774] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (2011/401/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 4,
A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio2, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.
La decisione 2010/148/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 20093, ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate per combattere l’influenza aviaria in Italia nel 2009.
Il 24 marzo 2010 l’Italia ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, per un importo di 966694,15 EUR, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali sono stati comunicati all’Italia per posta elettronica il 14 febbraio 2011. In base ai criteri di ammissibilità di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 un importo di 552110,80 EUR è stato ritenuto non ammissibile. L’Italia ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 16 marzo 2011.
Le autorità italiane hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Italia nel 2009.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Italia nel 2009 è fissato a 414583,35 EUR.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione