Decisione di esecuzione della Commissione del 6 luglio 2011 relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 5000] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/402/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),
Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce le misure di emergenza da applicare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
Il 22 maggio 2011 la Germania ha denunciato un focolaio del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), serotipo O104:H4, nella Germania settentrionale. Da indagini epidemiologiche e analisi di laboratorio risulta che il consumo di semi germogliati prodotti in un’azienda a sud di Amburgo potrebbe essere all’origine del contagio
Il 15 giugno 2011 la Francia ha denunciato un focolaio a Bordeaux, in Francia, il quale - secondo i risultati preliminari - era causato dallo stesso ceppo di E. coli (batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), serotipo O104:H4) riscontrato in Germania. Analogamente al caso tedesco, le indagini indicano che il consumo di semi germogliati potrebbe avere causato il focolaio.
Ulteriori elementi indicano che i semi secchi utilizzati per la germinazione potrebbero essere la causa all’origine dei focolai in Germania e in Francia. Al fine di accertare l’origine del contagio, la Commissione ha avviato un procedimento di tracciabilità coordinato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in consultazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Organizzazione mondiale della sanità. Il 5 luglio 2011 l’EFSA ha pubblicato la sua relazione definitiva, secondo la quale dal confronto delle informazioni sulla tracciabilità relative ai focolai in Francia e in Germania emerge che il legame più probabile tra essi sia una partita di semi di fieno greco importata dall’Egitto, nonostante non si possa escludere che altre partite siano coinvolte. Date le possibili gravi ripercussioni sulla salute umana derivanti dall’esposizione a una limitata quantità di materiale contaminato, e in mancanza di informazioni relative alla fonte, ai mezzi di contaminazione nonché a un’eventuale contaminazione incrociata, sembra attualmente opportuno considerare sospette tutte le partite dell’esportatore identificato.
L’attuale procedimento di tracciabilità conferma inoltre l’ipotesi secondo cui i focolai sarebbero legati e dovuti all’importazione di semi di fieno greco contaminati al momento dell’importazione nell’UE o precedentemente. La contaminazione dei semi con il ceppo E. coli O104:H4 configura un processo di produzione che ha permesso la contaminazione con materiale fecale di origine umana e/o animale. La fase della catena alimentare durante la quale si è prodotta tale contaminazione rimane incerta e nessuno sa se nel frattempo sia stato posto rimedio alla situazione. Saranno effettuati ulteriori test microbiologici negli Stati membri per integrare le prove risultanti dagli studi epidemiologici di cui all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio2.
Tenuto conto del principio di precauzione, è inoltre necessario vietare temporaneamente l’importazione di tutti i semi e i legumi originari dell’Egitto che figurano nell’allegato, al fine di disporre del tempo necessario per valutare ulteriormente la loro sicurezza. È evidente che l’esposizione a una limitata quantità di materiale contaminato proveniente anche da altri semi e legumi può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e che mancano informazioni precise sull’origine esatta della contaminazione in Egitto, sui mezzi di contaminazione nonché su un’eventuale contaminazione incrociata,
È quindi opportuno adottare a livello di Unione europea determinate misure di emergenza cautelative finalizzate a garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato dell’UE tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall’Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità, a sottoporle a campionamento e distruggerle, nonché a sospendere temporaneamente le importazioni dall’Egitto di tutti i semi e i legumi figuranti nell’allegato della presente decisione.
Al fine di concedere alle autorità competenti dell’Egitto il tempo necessario di rispondere e considerare le misure appropriate di gestione del rischio, è opportuno che la sospensione temporanea delle importazioni sia in vigore almeno fino al 31 ottobre 2011.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE DI ESECUZIONE:
Art. 1
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato e distruggere tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall’Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità. Conformemente all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE, le partite in questione sono sottoposte a campionamento.
Art. 2
L’immissione in libera pratica nell’Unione dei semi e dei legumi provenienti dall’Egitto riportati nell’allegato è vietata fino al 31 marzo 2012.
Art. 3
Le misure di cui alla presente decisione sono oggetto di un riesame periodico alla luce delle garanzie offerte dall’Egitto, dei risultati delle indagini e delle analisi effettuate dagli Stati membri.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione