Decisione 2011/428/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011 a sostegno dell’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2 e l’articolo 31, paragrafo 1,
Il 20 luglio 2001 gli Stati che partecipano alla conferenza ad hoc hanno adottato il programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («programma di azione»). L’8 dicembre 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali (strumento internazionale per il rintracciamento). Entrambi questi strumenti internazionali stabiliscono che gli Stati coopereranno, nel modo opportuno, con le Nazioni Unite per sostenerne l’effettiva attuazione.
Nel 2008 la terza riunione biennale degli Stati che ha preso in esame l’attuazione del programma di azione ha sottolineato nella relazione finale l’importanza di adottare approcci regionali all’attuazione del programma di azione e, di conseguenza, l’utilità di convocare riunioni regionali promosse dagli Stati interessati e dalle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali in grado di farlo. Nella relazione finale, inoltre, si incoraggiavano gli Stati ad appoggiare ed a sfruttare pienamente i meccanismi esistenti a sostegno dell’attuazione del programma di azione e ad abbinare esigenze e risorse, quali il sistema di sostegno all’attuazione del programma di azione.
Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (strategia dell’UE sulle SALW). La strategia dell’UE sulle SALW riconosce nel sostegno al programma di azione delle Nazioni Unite la prima priorità di azione a livello internazionale e sollecita l’adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marchiatura delle SALW e relative munizioni.
In seguito all’adozione dello strumento internazionale per il rintracciamento, l’Unione europea ne ha sostenuto la piena attuazione attraverso l’adozione e l’attuazione dell’azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali1. L’attuazione di tale azione comune è stata valutata positivamente dal Consiglio dell’Unione europea.
Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/64/50 relativa al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti che incoraggia tutte le iniziative, comprese quelle promosse da organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, a favore di una positiva attuazione del programma di azione e sottolinea che le iniziative della comunità internazionale in materia di cooperazione e assistenza internazionali restano fondamentali e complementari alle misure nazionali di attuazione.
La risoluzione A/RES/64/50 ha anche previsto che la quarta riunione biennale degli Stati che prende in esame l’attuazione nazionale, regionale e globale del programma di azione si debba tenere a New York dal 14 al 18 giugno 2010 e che entro il 2012 sarà convocata a New York una conferenza di due settimane intesa a riesaminare i progressi compiuti nell’attuazione del programma di azione.
Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha parimenti adottato la risoluzione A/RES/64/51 relativa ai problemi derivanti dall’accumulazione di scorte in eccedenza di munizioni convenzionali, che incoraggia gli Stati che sono in grado di farlo a contribuire allo sviluppo, nell’ambito delle Nazioni Unite, di orientamenti tecnici per la gestione delle scorte di munizioni convenzionali allo scopo di assistere gli Stati nel miglioramento della loro capacità di gestione delle scorte a livello nazionale, onde prevenire la crescita di eccedenze di munizioni convenzionali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di sostenere la preparazione della conferenza di riesame del programma di azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti che si terrà nel 2012, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
promuovere l’attuazione del programma di azione sulle SALW delle Nazioni Unite a livello sia globale che regionale,
sostenere l’attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento,
sostenere lo sviluppo e l’attuazione di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite per la gestione delle scorte di munizioni.
2.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione adotta le seguenti misure:
sviluppo del sistema di sostegno all’attuazione del programma di azione quale strumento efficace per coordinare gli sforzi internazionali di attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite, anche attraverso il sostegno al gruppo informale di Stati interessati alle SALW,
organizzazione di riunioni regionali di due giorni, fino a un massimo di otto riunioni, per l’avanzamento dell’attuazione del programma di azione a livello regionale,
organizzazione di corsi regionali di formazione di formatori sullo strumento internazionale per il rintracciamento a favore dei paesi dell’Africa occidentale e istituzione di strutture e competenze in materia di marchiatura nei paesi della regione che non ne dispongono,
sostegno allo sviluppo di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite sulla gestione delle scorte di munizioni,
sostegno all’attuazione degli orientamenti attraverso programmi regionali di formazione dei formatori per i funzionari degli organismi di contrasto nella regione dei Grandi laghi in Africa, in America latina e nei Caraibi,
sostegno ai singoli Stati con urgente bisogno di assistenza per la gestione delle loro scorte di munizioni, attraverso la prestazione di assistenza di tipo tecnico, giuridico e politico e una formazione specializzata.
Una descrizione particolareggiata di queste misure figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).
3. L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2150000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziato con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche bimestrali preparate dall’UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
2. La presente decisione scade 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa scade sei mesi dopo la data di entrata in vigore se tale accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011. Per il Consiglio La presidente C. Ashton