diritto.io

Decisione del Consiglio del 19 luglio 2011 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (2011/458/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo1 («l’accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità2.

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei3, (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’ accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie4, e (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci5, che sono attualmente integrati nell’accordo SEE.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011. Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki