Decisione del Consiglio del 19 luglio 2011 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in merito alla sostituzione del relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) (2011/467/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, in combinato disposto con gli articoli 46, 53 e 62,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone «l’accordo») è stato fîrmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
L’articolo 14 dell’accordo istituisce un Comitato misto. A norma dell’articolo 18 dell’accordo, le modifiche, tra le altre, dell’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) sono decise da tale Comitato misto.
Al fine di garantire l’applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell’UE e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, è opportuno modificare l’allegato III dell’accordo per integrare i nuovi atti giuridici dell’UE ai quali attualmente l’accordo non fa riferimento.
È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.
La posizione dell’Unione in seno al comitato misto UE-Svizzera dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione acclusa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in merito alla sostituzione del relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), è basata sul progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera acclusa alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del Comitato misto UE-Svizzera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011. Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki